Il requisito, richiesto soltanto ai cittadini extra UE, di essere residenti da almeno cinque anni e di svolgere un’attività lavorativa per accedere agli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, costituisce una discriminazione e vanno quindi eliminati dai bandi

Con la sentenza depositata lo scorso 7 marzo, il Tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte e l’ATC Piemonte Centrale a rimuovere tali requisiti dai bandi per le assegnazioni degli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, e a un risarcimento di 100 euro all’ASGI (Associazione di studi giuridici sull’Immigrazione) per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della sentenza.

Era stata ASGI, infatti, a citare in giudizio la Regione Piemonte e l’ATC di Castellamonte. Alla prima contestava un requisito inserito in un vecchissimo Regolamento passato inosservato per quasi trent’anni: il D.P.G.R. 2543/94 che, all’art. 8, comma 1, lettera a), in materia di accesso agli alloggi in regime di edilizia agevolata e convenzionata, prevedeva per i soli cittadini extra UE i requisiti di una residenza almeno quinquennale e di una stabile attività lavorativa in Italia.

Per l’ATC Piemonte Centrale l’illegittimità riguardava sia la richiesta, nel Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022, della residenza quinquennale richiamandosi al Regolamento regionale prima citato, sia la parte in cui si attribuiva all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni un punteggio preferenziale altissimo, che andava a superare il punteggio assegnato a qualsiasi altro requisito, come reddito, presenza di figli a carico, disabilità o disagio abitativo.

L’esposto di ASGI si basava sul fatto che i requisiti previsti da Regione Piemonte e ATC sono in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia di accesso agli alloggi. Infatti, la Corte Costituzionale, in diverse sentenze, ha espresso un principio chiaro: “i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio”. In particolare, “la verifica della coerenza del requisito della residenza ultraquinquennale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio ERP conduce a conclusioni di irragionevolezza. Se infatti non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevoleconstatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione.

L’avvocatura regionale non ha posto alcuna obiezione e si è rimessa alla decisione del giudice, il quale ha appunto “accertato e dichiarato” il carattere discriminatorio delle condotte di Regione e ATC.

Foto di Yaopey Yong su Unsplash

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