L’8 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la propria posizione negoziale su due riforme cruciali in materia di immigrazione e asilo.
La prima è volta ad istituire un nuovo sistema comune per i rimpatri, abolendo la Direttiva Rimpatri (dir. 2008/115/CE), e sostituendola con un nuovo Regolamento (proposto dalla Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101 final).
Il secondo riguarda la proposta della Commissione di emendare il nuovo Regolamento Procedure (n. 2024/1348), entrato in vigore il 24 maggio 2024, e destinato ad entrare in applicazione il 12 giugno 2026, per anticipare ed estendere l’applicabilità dei concetti di Paese di origine sicuro (COM/2025/186 final) e di Paese terzo sicuro (COM/2025/259 final).
Le posizioni adottate dal Consiglio non rappresentano tuttavia le versioni definitive dei Regolamenti.
Occorrerà attendere l’adozione, da parte del Parlamento europeo, del cosiddetto draft report, nel quale saranno formalizzate la sua posizione negoziale e le relative proposte di modifica alla proposta originaria della Commissione. Solo dopo tale fase Consiglio e Parlamento avvieranno i negoziati interistituzionali, con l’obiettivo di adottare un testo finale condiviso.
È probabile che la riforma definitiva verrà adottata nel primo semestre del 2026. Inoltre, il Regolamento Rimpatri, anche quando pubblicato nella sua versione definitiva, entrerà in applicazione 2 anni dopo l’entrata in vigore: verosimilmente, a partire dal 2028.
Cosa hanno proposto i Ministri degli interni degli Stati UE
Il Consiglio ha accolto l’impianto delle riforme proposto dalla Commissione europea, ma ha introdotto ulteriori elementi peggiorativi, sia alla proposta del nuovo Regolamento Rimpatri, sia alla riforma sui Paesi sicuri.
Regolamento Rimpatri:
- Si conferma l’approccio secondo cui il rimpatrio coercitivo diventa la regola, e la partenza volontaria rimane l’eccezione. Inoltre, si ammette che gli Stati possano decidere di non applicare il Regolamento alle persone migranti “fermate o scoperte” in occasione dell’ingresso irregolare, e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno, il che potrebbe estendere a dismisura la discrezionalità dei singoli Stati nel realizzare i rimpatri.
- La detenzione amministrativa degli stranieri che devono essere rimpatriati mediante allontanamento è estesa ad un massimo di 30 mesi (2 anni come regola generale, con possibilità di ulteriore proroga per altri 6 mesi). La proposta è incoerente con i numerosi dati disponibili che indicano che i rimpatri generalmente vengono realizzati nei primi 3 mesi di applicazione della misura detentiva, mentre l’estensione del periodo detentivo non corrisponde all’aumento del numero di rimpatri.
- I motivi di detenzione e la definizione del rischio di fuga vengono notevolmente ampliati. Vengono introdotti criteri estremamente generici e potenzialmente arbitrari e discriminatori, quali l’assenza di legami familiari, lo svolgimento di lavoro irregolare, l’insufficienza di mezzi di sussistenza, la mancata partecipazione alle attività di “return and reintegration counselling”: di fatto, si criminalizza la povertà e l’esclusione sociale.
- Sono confermati ed estesi i numerosi obblighi di cooperazione a carico dei migranti, con l’introduzione di severe punizioni in caso di mancata collaborazione. Tali obblighi – che richiedono di fornire informazioni e documenti utili all’identificazione, mantenere recapiti aggiornati, presentarsi regolarmente alle autorità – risultano spesso impossibili da soddisfare per chi vive in condizioni di vulnerabilità, senza una residenza stabile, senza accesso a strumenti digitali o privo di documenti d’identità. Il testo amplia, inoltre, i poteri delle autorità, introducendo la possibilità di effettuare perquisizioni sulla persona, il luogo di residenza o “altre sedi pertinenti”, incluse le abitazioni di parenti, amici o conoscenti che offrono ospitalità, e di sequestrare effetti personali “anche senza il consenso dell’interessato”. Simili misure non erano mai state previste nell’ambito dei procedimenti di espulsione e sollevano dubbi di compatibilità con il diritto all’inviolabilità del domicilio, tutelato dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo e dalla Costituzione italiana.
- Le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi includono multe, limitazioni della libertà di movimento e misure detentive, la riduzione dell’assistenza sociale nello Stato membro interessato o dell’assistenza finanziaria destinata al reinserimento post-rimpatrio, e divieti di ingresso fino a 20 anni, prorogabili a durata indefinita in caso di presunti rischi per la sicurezza. Nel complesso, il quadro delineato rischia di colpire in modo sproporzionato persone che non sono in grado, più che non intenzionate, a cooperare, con un significativo aumento del potenziale di arbitrarietà e un impatto grave sui diritti fondamentali.
- Viene significativamente limitato il diritto a un ricorso effettivo, che prevede la sospensione del provvedimento impugnato quando vi sia un rischio di violazione del non-refoulement: diritto oggi garantito, nell’ambito del diritto UE, dall’interpretazione fornita dalla CGUE all’art. 6 dir. Rimpatri, alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali. Il Consiglio propone, infatti, di eliminare l’obbligo di sospensione automatica dell’esecuzione fino alla scadenza del termine per presentare ricorso, consentendo agli Stati membri di attribuire l’effetto sospensivo soltanto ex officio. In tal modo, le persone potrebbero essere allontanate prima ancora di poter esercitare il proprio diritto di impugnazione. Inoltre, il testo permette agli Stati membri di adottare decisioni di rimpatrio, con esecuzione sospesa, anche in presenza di un rischio di refoulement, basandosi su precedenti valutazioni del rischio, con il risultato di indebolire ulteriormente le garanzie contro allontanamenti potenzialmente lesivi del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.
- Infine, il Consiglio aderisce pienamente alla proposta della Commissione sui cosiddetti return hubs, cioè la possibilità di trasferire una persona verso uno Stato terzo che accetti di riceverla sulla base di un accordo, formale o informale, con l’Unione o con uno Stato membro: sarà poi tale Stato terzo a decidere se procedere al rimpatrio verso il Paese d’origine. Questa proposta si inserisce in un quadro già profondamente problematico, perché la riforma amplia in modo radicale la gamma dei Paesi verso cui una persona può essere rimpatriata, consentendo il trasferimento non solo nel Paese d’origine, ma anche in Paesi di transito, Stati terzi ritenuti “sicuri”, o qualsiasi altro Stato disposto ad accettarla anche senza legami reali.
